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Nella definizione di pubblicità di
cui all’art. 2 d.leg. n. 74/1992 può essere incluso il depliant di
un farmaco destinato agli informatori scientifici come veicolo di
promozione (cartoncino lucido che raffigura il marchio, nonché
alcuni soggetti anziani che potrebbero trarre particolare beneficio
farmaco), a nulla rilevando che il messaggio risulti privo del
riassunto delle caratteristiche e non sia sempre mostrato ai medici,
ma solo diffuso dagli informatori scientifici. (n. 345: Autorità
garante della concorrenza, 07-09-2004, n. 13583).
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È legittimo il provvedimento
dell’autorità garante per la concorrenza ed il mercato nei confronti
dell’Abi per aver diffuso, al fine di promuovere il servizio
dell’ombudsman bancario, un messaggio pubblicitario ingannevole
essendo quest’ultimo in grado di condizionare i consumatori nelle
loro scelte economiche, orientandoli verso istituzioni aderenti
all’ombudsman. E ciò, anche alla luce della raccomandazione della
commissione n. 98/257/Ce del 20 marzo 1998 che non crea un vincolo
rigido per gli operatori bancari, sicché non può affermarsi che la
diffusione dei messaggi si sia resa necessaria. (n. 355: C. Stato,
sez. I, 17-03-2004, n. 132/04).
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